ISTANZA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA – AIUTI DI STATO COVID-19

Riteniamo utile  precisare un elemento della domanda per la richiesta del contributo, quello relativo agli aiuti di stato COVID-19 da dichiarare, che cosi come previsto della agenzia delle Entrate richiede  a nostra avviso una ulteriore considerazione. 

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate per la Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (Prot. n. 151077/2022 allegato) al punto 1.3 riporta:

“..L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442. Nell’istanza è indicato l’ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.

L’istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto- legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.”

Esaminando la dichiarazione citata “dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” , che è il modello che vi riportiamo in allegato da presentare entro il 30.06, relativo appunto agli aiuti “ombrello ” ricevuti, descritti puntualmente in un elenco, considerato che nel documento “istanza per il

ANIR Associazione Nazionale Imprese della Ristorazione Viale Pasteur,6 – 00144 Roma CF 96455610582 Phone +39 06 45473001 presidenza@asso-anir.it – asso.anir@pec.it www.asso-anir.it

riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva”, l’Agenzia delle Entrate prevede che vadano dichiarate al momento della richiesta del fondo le somme ricevute come aiuti di stato: riportando la seguente dicitura a pagina 3 lettera B:

che ai fini dell’ottenimento del contributo a fondo perduto di cui alla presente istanza, l’ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1 è pari a euro:::::: “;

possiamo precisare che*:

– Il contributo sarà erogato solo se capiente dell’ammontare degli aiuti di stato ancora disponibili per l’azienda

– Se il contributo erogabile risultante dai conteggi effettuati dall’Agenzia, quindi dopo la presentazione della vostra istanza, risulterà inferiore o uguale all’importo dell’ammontare degli aiuti di stato ancora ricevibili da ogni azienda (plafond), esso verrà erogato per intero; qualora invece risultasse superiore alla somma indicata alla lettera B, verrà erogato il contributo pari solamente a tale somma dei contributi di stato ancora ricevibili.

 

* A mero titolo esemplificativo possiamo dire che individuato il plafond degli aiuti di stato ancora ricevibili da ogni azienda pari a 100 €, può succedere che:  se il contributo calcolato dall’ Agenzia delle Entrate è pari a 101€ (superiore al plafond): il contributo che verrà erogato all’azienda sarà pari a 100€; se il contributo calcolato dall’ Agenzia delle Entrate è pari a 99€ (inferiore o uguale al plafond): il contributo che verrà erogato all’azienda sarà pari a 99€;