Sono stati pubblicati gli esiti relativi alle istanze del contributo a fondo perduto

I soggetti che ne hanno fatto richiesta possono consultarne l’esito accedendo alla propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Oltre a ciò, come previsto dal provvedimento del 3 maggio, qualora l’ammontare riconosciuto sia superiore a 150 mila euro, il soggetto richiedente è tenuto all’invio della dichiarazione sostitutiva contenente l’elenco dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia entro il 15 luglio 2022 all’indirizzo pec cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Il modulo è scaricabile al seguente link (Clicca qui)

IMPRESA UNICA – Se due aziende che possono presentare l’istanza sono una controllata dall’altra vanno entrambe indicate in ciascuna istanza dell’elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica

Risposta

Sino a quando il soggetto non perfeziona la sua identità giuridica e fiscale, nel caso di specie continuano ad essere due soggetti distinti. Con le dovute cautele e precisazioni nei termini convenuti della operazione straordinaria.Risposta

L’azienda che presenta l’istanza indica il CF dell’azienda/e di riferimento

ai sensi della definizione di azienda unica. Quindi nel caso di una controllante e di una controllata, se l’istanza viene presentata da entrambe la prima indica il CF della controllata e la seconda della controllante. Se presentata da una sola delle due si indica il codice dell’altra e non entrambi. Importante è che nella determinazione del plafond disponibile vengano computati i contributi di cui hanno beneficiato tutte le componenti della azienda unica ai fini delle misure agevolative in questione.

IPOTESI DI CONTINUITA’ AZIENDALE CON SOGGETTO/I DIVERSO/I – Nel caso in cui l’operazione straordinaria di fusione ha efficacia successiva alla istanza, e più precisamente il 30 giugno 2022, l’istanza è presentata in maniera separata dalla incorporante e dalla incorporanda o esclusivamente da parte della incorporante, cumulando i dati della incorporanda.

Risposta

Sino a quando il soggetto non perfeziona la sua identità giuridica e fiscale, nel caso di specie continuano ad essere due soggetti distinti. Con le dovute cautele e precisazioni nei termini convenuti della operazione straordinaria.

REQUISITI DI ACCESSO – Ai fini della determinazione dei ricavi 2019 (dichiarazione dei redditi – RS 107, col 2) generati per almeno il 50% da corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva, si richiede la modalità di calcolo per le società che hanno esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare, tenendo presente che la distinzione della tipologia dei ricavi si può desumere solo dalla dichiarazione IVA (anno solare)

Risposta

I ricavi si desumono dalle rispettive dichiarazioni – così come specificato nelle istruzioni – e la condizione di rischio richiesta si rileva dal confronto Ricavi complessivi conseguiti periodo 18/19 con i relativi 19/20. I ricavi a riferimento per valutare lo scostamento del 15% richiesto sono i ricavi corrispondenti a tutte le attività esercitate, con i rispettivi codici ATECO. Va sempre in combinato, valutata la percentuale di incidenza dei ricavi della ristorazione collettiva che deve pesare per il 50% o più sul totale.

REQUISITI DI ACCESSO – Se una società ha un’attività prevalente diversa dai servizi di ristorazione collettiva, ma svolge, tra le attività dichiarate, i suddetti servizi con codice ATECO 56.29.10, può accedere lo stesso al contributo

Risposta

Non è necessario sia indicato come codice prevalente, (obbligatorio che sia indicato all’Anagrafe tributaria, pena lo scarto della istanza) ma va rispettata la condizione che i ricavi conseguiti nel 2019 per l’attività corrispondente a questi codici ATECO siano almeno uguali o maggiori al 50% del totale dei ricavi dichiarati.

AIUTI DI STATO – Se ho ben compreso, la verifica del superamento dei massimali 3.1, eventualmente da restituire, e da indicare nel modello, va sostanzialmente effettuata con riferimento a due periodi: 01.03.2020 – 31.12.2021 (per euro 1.800.000) e 01.01.2022 – 30.06.2022 (per euro 2.300.000) è corretto

Risposta

Il plafond disponibile va determinato con riferimento alla misura in vigore al 30.06.2022 € 2.300.000. Va però effettuato un conteggio intermedio alla data del 31.12.2021 per verificare se a quella data l’impresa ha beneficiato di misure superiori all’importo consentito del momento e cioè € 1.800.000.

Qualora vi fosse stato un esubero si ha la possibilità di indicare tale importo in eccesso e restituirlo, oppure indicarlo a deconto del plafond al 30.06.2022.

Esempio al 31.12.2021 aiuti pari a € 1.900.000, plafond superato per € 100.000. Posso scegliere in alternativa:

1. Indicare plafond disponibile 500.000 e recupero 100.000

2. Indicare plafond disponibile € 400.000 ai fini della somma erogabile come CRC, non essendo un obbligo restituire in tale occasione. OBBLIGATORIO COMUNQUE RESTITUIRE CON ALTRA MODALITA’.

FONDO per la RISTORAZIONE COLLETTIVA webinar di orientamento alle imprese

FONDO per la RISTORAZIONE COLLETTIVA

webinar di orientamento alle imprese

aspetti applicativi della procedura per la richiesta e l’erogazione del contributo

Lunedì 13 giugno | ore 10:30 | piattaforma zoom ANIR Confindustria

Il webinar organizzato da ANIR Confindustria con il contributo dell’ Agenzia delle Entrate è dedicato agli aspetti applicativi della procedura per la richiesta e l’erogazione del contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono servizi di ristorazione collettiva, che nel 2020, hanno subito una riduzione dei ricavi.

Intervengono:

– Carmelo Piancaldini (Capo settore procedure Agenzia delle Entrate)

– Lorenzo Mattioli (Presidente di ANIR Confindustria)

– Paolo Valente (Segretario generale ANIR Confindustria)

– Linda Faiola (consulente fiscale e tributario ANIR Confindustria)

Per partecipare iscriversi mandando mail a segreteria@asso-anir.it

ISTANZA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA – AIUTI DI STATO COVID-19

Riteniamo utile  precisare un elemento della domanda per la richiesta del contributo, quello relativo agli aiuti di stato COVID-19 da dichiarare, che cosi come previsto della agenzia delle Entrate richiede  a nostra avviso una ulteriore considerazione. 

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate per la Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (Prot. n. 151077/2022 allegato) al punto 1.3 riporta:

“..L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442. Nell’istanza è indicato l’ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.

L’istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto- legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.”

Esaminando la dichiarazione citata “dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” , che è il modello che vi riportiamo in allegato da presentare entro il 30.06, relativo appunto agli aiuti “ombrello ” ricevuti, descritti puntualmente in un elenco, considerato che nel documento “istanza per il

ANIR Associazione Nazionale Imprese della Ristorazione Viale Pasteur,6 – 00144 Roma CF 96455610582 Phone +39 06 45473001 presidenza@asso-anir.it – asso.anir@pec.it www.asso-anir.it

riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva”, l’Agenzia delle Entrate prevede che vadano dichiarate al momento della richiesta del fondo le somme ricevute come aiuti di stato: riportando la seguente dicitura a pagina 3 lettera B:

che ai fini dell’ottenimento del contributo a fondo perduto di cui alla presente istanza, l’ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1 è pari a euro:::::: “;

possiamo precisare che*:

– Il contributo sarà erogato solo se capiente dell’ammontare degli aiuti di stato ancora disponibili per l’azienda

– Se il contributo erogabile risultante dai conteggi effettuati dall’Agenzia, quindi dopo la presentazione della vostra istanza, risulterà inferiore o uguale all’importo dell’ammontare degli aiuti di stato ancora ricevibili da ogni azienda (plafond), esso verrà erogato per intero; qualora invece risultasse superiore alla somma indicata alla lettera B, verrà erogato il contributo pari solamente a tale somma dei contributi di stato ancora ricevibili.

 

* A mero titolo esemplificativo possiamo dire che individuato il plafond degli aiuti di stato ancora ricevibili da ogni azienda pari a 100 €, può succedere che:  se il contributo calcolato dall’ Agenzia delle Entrate è pari a 101€ (superiore al plafond): il contributo che verrà erogato all’azienda sarà pari a 100€; se il contributo calcolato dall’ Agenzia delle Entrate è pari a 99€ (inferiore o uguale al plafond): il contributo che verrà erogato all’azienda sarà pari a 99€;